Art. 11.
(Procedimento).

      1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 8, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai princìpi indicati

 

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dal medesimo articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
      3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
      4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
      5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.
      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.
      7. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      8. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici
 

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sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 7, il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.
      9. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      10. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 9, il Garante dei diritti può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.